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Decreto Presidente Repubblica 28
febbraio 2003, n. 132
(in GU 13 giugno 2003 n. 135)
Regolamento recante criteri per l'autonomia
statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e
musicali, a norma della legge
21 dicembre 1999, n. 508
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie
di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
Visto, in particolare l'articolo 2, comma 7, della citata legge n.
508 del 1999, il quale demanda ad uno o piu' regolamenti, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, la disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica
delle istituzioni di cui trattasi;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la preliminare esigenza di
determinare i criteri generali per consentire
alle predette istituzioni di esercitare l'autonomia
statutaria e regolamentare, ai sensi
del citato articolo 2, comma 7, lettera f), della legge n. 508 del
1999;
Acquisiti i pareri dell'organismo consultivo provvisorio di cui
all'articolo 3, comma 3, della legge n. 508 del 1999, resi nelle
adunanze del 7 novembre 2001, dell'8 febbraio 2002 e dell'8 aprile 2002;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;
Uditi i pareri del Consiglio di
Stato, espressi dalla sezione consultiva degli atti
normativi nelle adunanze del 7 maggio 2001 e del 6 maggio 2002;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari resi nelle sedute
del 2 e del 3 agosto 2001, dell'11 giugno 2002 e del 3 luglio 2002;
Considerato che i pareri predetti sono tra loro discordanti;
Ritenuto di conformarsi alle indicazioni del
Consiglio di Stato, conservando al vertice delle istituzioni di alta
formazione l'assetto binario previsto dalla legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I
Principi e disposizioni generali
Art. 1.
Finalita' e definizioni
1. Il presente regolamento determina i criteri generali
per l'adozione degli statuti di autonomia,
nonche' per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, da
parte delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, nonche' da parte dei Conservatori di musica, degli
Istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale di danza.
2. Il presente regolamento non si applica alle accademie legalmente
riconosciute.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per «Ministro» e per «Ministero», rispettivamente, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
b) per «istituzioni», le Accademie di belle arti, l'Accademia
nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie
artistiche, nonche' i conservatori di musica, l'Accademia
nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;
c) per «organi di gestione», i consigli di amministrazione
delle Istituzioni;
d) per «CNAM», il Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale;
e) per «legge», la legge 21 dicembre 1999, n. 508.
Art. 2.
Autonomia statutaria
1. Le istituzioni di cui all'articolo
1, attraverso i propri statuti di autonomia e
nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, disciplinano:
a) l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle
strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei
relativi organi, in correlazione alle specifiche attivita'
formative e scientifiche, nonche' alla
conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio
patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale;
b) lo svolgimento dell'attivita' didattica e di ricerca,
nonche' della correlata attivita' di produzione;
c) modalita' e criteri di valutazione dei risultati
didattici e scientifici, nonche' dell'attivita' complessiva
dell'istituzione;
d) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il
diritto allo studio, in conformita' all'articolo 6 della legge;
e) modalita' e procedure per le
intese programmatiche, e le convenzioni finalizzate
ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi
pubblici e privati, anche stranieri;
f) la rappresentanza degli studenti negli organi di governo;
g) l'organo competente per i procedimenti
disciplinari in conformita' alla normativa vigente;
h) per l'Accademia nazionale di arte drammatica, la
possibilita' di una sua articolazione sul
territorio, in conformita' al regolamento di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la
stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati,
nonche' di opportune intese con gli istituti di istruzione
secondaria;
i) per l'Accademia nazionale di danza, la possibilita' di una sua
articolazione sul territorio, in conformita' al
regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g),
della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni
con enti pubblici e privati, nonche' le forme di intesa e
di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e
secondaria, anche attraverso apposite
convenzioni finalizzate a realizzare
lo sviluppo integrato del processo formativo.
Art. 3.
Autonomia regolamentare
1. Le istituzioni dettano, con propri regolamenti, in
conformita' alla vigente normativa e allo
statuto, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale, ed in
particolare:
a) il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di
formazione, i relativi obiettivi e
l'articolazione di tutte le attivita' formative,
in conformita' ai criteri generali fissati dal regolamento di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge;
b) i regolamenti di amministrazione,
finanza e contabilita' disciplinano le modalita' di
esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e
contabile, in conformita' all'articolo 2, comma 4,
della legge.
Capo II
Organizzazione
Art. 4.
Organi
1. Sono organi necessari delle istituzioni:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il consiglio accademico;
e) il collegio del revisori;
f) il nucleo di valutazione;
g) il collegio dei professori;
h) la consulta degli studenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione
per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono
essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti
dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.
Art. 5.
Presidente
1. Il presidente e' rappresentante legale
dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 6,
comma 1. Convoca e presiede il consiglio di
amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
2. Il presidente e' nominato dal
Ministro sulla base di una designazione effettuata
dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta
qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso
Ministro.
3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2
entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il
Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla
designazione.
Art. 6.
Direttore
1. Il direttore e' responsabile dell'andamento didattico,
scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la
rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attivita' per
conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca,
le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il consiglio
accademico.
2. Il direttore e' eletto dai docenti dell'istituzione,
nonche' dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai
pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni,
in possesso di particolari requisiti di
comprovata professionalita' stabiliti con il regolamento di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge. In sede di
prima applicazione e fino all'adozione del predetto
regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto,con
riferimento all'esperienza professionale e di
direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed
internazionali.
3. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di direttore ai sensi
degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241,
comma 5, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, il Ministro, acquisisce preventivamente il parere
del consiglio accademico.
4. Il direttore e' titolare dell'azione disciplinare nei
confronti del personale docente e degli studenti.
5. Il direttore, qualora lo richieda, e' esonerato dagli
obblighi didattici.
6. Al direttore e' attribuita un'indennita' di direzione
a carico del bilancio dell'istituzione.
7. Le disposizioni di cui al
comma 2 si applicano anche agli attuali docenti incaricati
della direzione di istituzioni diverse da quelle in cui
abbiano la sede di titolarita' e che
optino per l'elezione nella sede di servizio.
Art. 7.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e'
composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto
al comma 3.
2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal
consiglio accademico;
d) uno studente designato dalla consulta degli studenti;
e) un esperto di amministrazione, nominato dal
Ministro, scelto fra personalita' del mondo
dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e
sociale, delle professioni e degli enti
pubblici e privati.
3. Il consiglio di amministrazione e' integrato
di ulteriori componenti, fino ad in massimo di
due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali,
fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche
pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al
finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota
non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2,
lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla
costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza
dell'intero organo.
5. Al consiglio di amministrazione partecipa il
direttore amministrativo con voto consultivo.
6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle
linee di intervento e sviluppo della didattica, della
ricerca e della produzione definite dal consiglio
accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della
gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a
potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In
particolare:
a) delibera, sentito il consiglio
accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
b) definisce, in attuazione del piano di
indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), la
programmazione della gestione economica dell'istituzione;
c) approva il bilancio di previsione, le relative
variazioni, e il rendiconto consuntivo;
d) definisce, nei limiti della disponibilita' di bilancio, e
su proposta del consiglio accademico, l'organico del
personale docente per le attivita' didattiche e di
ricerca, nonche' del personale non docente;
e) vigila sulla conservazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare
dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche
e di ricerca derivanti dal piano di
indirizzo determinato dal consiglio accademico.
7. La definizione dell'organico del personale di cui al
comma 6, lettera d), e' approvata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica.
8. Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di
parita' di voti, prevale il voto espresso dal presidente.
Art. 8.
Consiglio accademico
1. Il consiglio accademico e' composto da un numero dispari di
componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle
dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente.
2. Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che
lo presiede:
a) docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata
professionalita' stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente;
b) due studenti designati dalla consulta degli studenti.
3. Il consiglio accademico:
a) determina il piano di indirizzo e
la programmazione delle attivita' didattiche,
scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle
disponibilita' di bilancio relative all'esercizio
finanziario di riferimento;
b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle
attivita' di cui alla lettera a);
c) definisce le linee di intervento e
di sviluppo della didattica, della ricerca e della
produzione;
d) delibera, in conformita' ai criteri
generali fissati dal regolamento di cui all'articolo
2, comma 7, lettera h) della legge, il regolamento didattico ed il
regolamento degli studenti, sentito la consulta degli studenti;
e) esercita le competenze relative al
reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge;
f) esercita ogni altra funzione non espressamente
demandata dal presente regolamento al consiglio di amministrazione.
Art. 9.
Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori, costituito
con provvedimento del presidente, e' composto da tre membri, di
cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; i componenti
devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il collegio dei revisori
vigila sulla legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione
amministrativa; espleta i controlli di regolarita'
amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
30 luglio1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del
codice civile in quanto compatibili.
Art. 10.
Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del
consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, e'
formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due
scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di
comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei
risultati agli obiettivi. In particolare:
a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attivita'
didattica e scientifica e del funzionamento complessivo
dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei
costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
b) redige una relazione annuale sulle attivita' e sul
funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali
determinati dal Comitato per la valutazione del sistema
universitario, sentito il CNAM; la relazione e' trasmessa al
Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il
quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di
contributi finanziari;
c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni
degli studenti sulle attivita' didattiche, dandone conto nella
relazione annuale di cui alla lettera b).
3. Le istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione
l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai
dati ed alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la
diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della
riservatezza.
Art. 11.
Collegio dei professori
1. Il collegio dei professori e' composto dal
direttore, che lo presiede, da tutti i docenti
in servizio presso l'istituzione, nonche' dagli assistenti,
dai pianisti accompagnatori e dagli accompagnatori al
pianoforte. Esso svolge funzioni di supporto alle attivita' del
consiglio accademico, secondo modalita' definite dallo statuto
dell'istituzione.
Art. 12.
La Consulta degli studenti
1. La consulta degli studenti e' composta da
studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento
studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette
per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti
fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti.
Fanno parte inoltre della consulta gli studenti eletti nel consiglio
accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti
dallo statuto e dai regolamenti, la consulta puo'
indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al
consiglio di amministrazione con particolareriferimento
all'organizzazione didattica e dei servizi
per gli studenti.
2. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari
allo svolgimento delle funzioni della consulta.
3. In sede di prima applicazione e,
ove necessario, per le finalita' di cui
all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) il direttore
provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1,
di una rappresentanza degli studenti.
Art. 13.
Uffici e organizzazione amministrativa
1. Con apposito regolamento e' disciplinata l'organizzazione
degli uffici cui e' attribuita la gestione
amministrativa e contabile dell'istituzione.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 e'
preposto in direttore amministrativo, responsabile della gestione
amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e
contabile dell'istituzione.
3. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito,
con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del
Direttore, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre
pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea
e gia' appartenente all'area direttiva.
4. L'incarico di cui al comma 3 puo' essere altresi'
attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie
dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto
dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Capo III
Procedure e norme finali
Art. 14.
Statuto e regolamenti
1. Per l'elaborazione dello statuto, del
regolamento didattico e del regolamento di
amministrazione, finanza e contabilita', le
istituzioni possono costituire, con
deliberazione degli attuali organi di
gestione, sentito il collegio dei
professori e la rappresentanza degli studenti
appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa
istituzione e da esperti esterni.
2. In sede di prima applicazione:
a) lo statuto e' deliberato dagli attuali organi di
gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti,
sentito il collegio dei professori;
b) il regolamento didattico e' deliberato dal collegio
dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti,
sentito l'organo di gestione;
c) il regolamento di amministrazione, finanza e
contabilita' e' deliberato dall'organo di gestione, integrato
con due rappresentanti degli studenti, secondo uno
schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Lo statuto ed il regolamento
di amministrazione, finanza e contabilita', nonche' il regolamento di
cui all'articolo 13, comma 1, sono deliberati e
trasmessi, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente regolamento, al
Ministero per l'approvazione nei successivi
sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Il regolamento didattico e' trasmesso, entro novanta giorni
dalla data di pubblicazione del regolamento di
cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge,
al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
4. I regolamenti interni sono adottati con decreto del
presidente, previa delibera degli organi
competenti e sentito il consiglio accademico.
5. Le spese di costituzione e funzionamento degli organismi di
cui al comma 1 sono a carico del bilancio dell'istituzione.
Art. 15.
Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province
autonome di Trento e di Bolzano
1. Le disposizioni del presente
regolamento si applicano alla regione Valle d'Aosta
e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, nel rispetto degli statuti di autonomia
e delle relative norme di attuazione.
Art. 16.
Norme transitorie
1. I direttori dell'Accademia di arte drammatica e
dell'Accademia di danza in carica alla
data di entrata in vigore del presente regolamento,
mantengono le funzioni fino alla cessazione del rapporto per
effetto del verificarsi di cause previste
dalla normativa vigente.
Art. 17.
Abrogazione di norme
1. Alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate le disposizioni incompatibili ed in
particolare le seguenti norme: articolo 212, comma 1, comma
2, comma 4 e comma 5, articoli 213,
216, 220, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6,
articoli 221, 222, 228, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5
e comma 6, articoli 229, 230, 231, 241, comma 1, comma 2, comma 3, comma
4, e comma 6, articoli 242, 243, 254, 255, 256, 257, 367, comma 1
e comma 2, articoli 368, 369, 370,
371 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri
dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n.
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